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NOTIFICAZIONE
E' della gloria di ogni Civilizzata Nazione, è della vigilanza di ogni Governo, è dell'interesse del publico Commercio, che la sicurezza degli Esteri e Forastieri, e delle di loro proprietà sia garantita da qualunque sinistro. (
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- Niun'Individuo potrà fare il Servitore di Piazza se non avrà riportato dalla Polizia Generale il permesso ostensibile, che dalla medesima gli si rilascerà dietro i Certificati di Origine, domicilio, e condotta morale, quali dovranno esibirsi nell'Ufficio della stessa Polizia Generale.
- Niun'Individuo potrà ammettersi dai Locandieri all'esercizio di tal servigio presso gli Esteri, e Forastieri, se non abbia prima mostrata la Patente, permessiva della Polizia Generale.
- Niun'Individuo, che si eserciti in tali applicazione, potrà ricusare di rendere ostensibile agl'Esteri, e Forastieri, ed ai locandieri la patente, di cui dovranno esser muniti, per giustificare la loro qualità.
- le Patenti saranno valevoli, e prorogabili di Semestre in Semestre, e saranno rilasciate gratis.
- Nelle stesse disposizioni sono inclusi gli Istruttori di Antichità, comunemente chiamati Ciceroni.
- In caso di contravenzione a cadauna delle disposizioni indicate, sarà applicabile la pena della carcerazione in conformità dei Regolamenti Generali di Polizia per i Servitori di Piazza, ed Istruttori di Antichità, e della multa di scudi dieci per i Locandieri.
Dato in Roma dal Palazzo della Nostra Residenza lì 28. Ottobre 1816.
TIBERIO PACCA, Pro-Governatore.
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