NOTIFICAZIONE

E' della gloria di ogni Civilizzata Nazione, è della vigilanza di ogni Governo, è dell'interesse del publico Commercio, che la sicurezza degli Esteri e Forastieri, e delle di loro proprietà sia garantita da qualunque sinistro. (…)

  1. Niun'Individuo potrà fare il Servitore di Piazza se non avrà riportato dalla Polizia Generale il permesso ostensibile, che dalla medesima gli si rilascerà dietro i Certificati di Origine, domicilio, e condotta morale, quali dovranno esibirsi nell'Ufficio della stessa Polizia Generale.
  2. Niun'Individuo potrà ammettersi dai Locandieri all'esercizio di tal servigio presso gli Esteri, e Forastieri, se non abbia prima mostrata la Patente, permessiva della Polizia Generale.
  3. Niun'Individuo, che si eserciti in tali applicazione, potrà ricusare di rendere ostensibile agl'Esteri, e Forastieri, ed ai locandieri la patente, di cui dovranno esser muniti, per giustificare la loro qualità.
  4. le Patenti saranno valevoli, e prorogabili di Semestre in Semestre, e saranno rilasciate gratis.
  5. Nelle stesse disposizioni sono inclusi gli Istruttori di Antichità, comunemente chiamati Ciceroni.
  6. In caso di contravenzione a cadauna delle disposizioni indicate, sarà applicabile la pena della carcerazione in conformità dei Regolamenti Generali di Polizia per i Servitori di Piazza, ed Istruttori di Antichità, e della multa di scudi dieci per i Locandieri.

Dato in Roma dal Palazzo della Nostra Residenza lì 28. Ottobre 1816.

TIBERIO PACCA, Pro-Governatore.